Commento a Corte di Cassazione, Sez. II., Ord. n. 14076/2024
L’ordinanza della Cassazione n. 14076/2024 rappresenta un punto di riferimento importante per la giurisprudenza nazionale, in materia di decadenza dal diritto di notifica degli atti processuali, per superamento del termine legale.
Il principio di diritto che la Cassazione enuncia è centrale nella dinamica processual civilistica: “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (S.U. n. 14594, 15/7/2016, Rv. 640441; conforme, ex multis, Cass. Nn. 19059/2017, 11458/2017, 11458/2018, 17577/2020)”.
L’ordinanza in commento assume come proprio l’orientamento giurisprudenziale, che ha individuato nell’inerzia del notificante nell’effettuare la tempestiva rinotifica di un atto processuale la cui previa notifica non era andata a buon fine, la causa ha determinato la decadenza dall’esercizio del diritto. La Corte rileva, per l’appunto, come lo sforamento del termina utile alla notifica dell’atto, imputabile all’incuria del mittente, determini la decadenza dalla possibilità di legittimo esercizio del diritto.
Motivi della decisione
- Della vicenda giudiziaria, in ragione di quanto qui in controversia, basterà ricordare solo quanto appresso.
1.1. *** e ***, eredi di *** e ***, a séguito di cassazione con rinvio, riassunsero la causa nei confronti di *** e *** e di ***, davanti alla Corte d’appello di Venezia.
Con provvedimento del 6/12/2016 la Corte territoriale adita ordinò notificarsi il ricorso in riassunzione anche a *** <<nel rispetto dei termini di legge>>, rinviando all’udienza del 18/5/2017.
In quest’ultima udienza il procuratore del *** eccepì l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 307, co. 3, cod. proc. civ., non essendo stato dato séguito all’ordinanza con la quale il Giudice aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio; la controparte si oppose. Con provvedimento emesso nella medesima udienza venne ordinato integrarsi il contraddittorio nei confronti degli eredi di *** e rinviata la causa al 30/11/2017.
Indi, dichiarata la contumacia dei già menzionati eredi, nelle persone di *** e ***, il processo venne rinviato per precisazione delle conclusioni e, infine, la causa decisa con la sentenza di cui in epigrafe, che rigettò l’appello.
- *** ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
Ha depositato controricorso ***, le altre parti sono rimaste intimate.
- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 307, co. 3, 393, 153 e 112 cod. proc. civ.
La notifica a *** non poté consumarsi in quanto costei all’accesso dell’addetto UNEP risultò deceduta, ciò constando dalla relata di notifica negativa del 15/2/2017 (di cui il ricorrente riporta il contenuto).
I riassumenti solo all’udienza del 18/5/2017 avevano comunicato la circostanza.
Di conseguenza, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, avendo l’esponente avanzato istanza in tal senso con la prima difesa.
Invece, in contrasto con la legge, il Giudice aveva rifissato nuovo termine per la notifica agli eredi, peraltro, senza che la parte notificante avesse formulato giustificazione alcuna per la mancata tempestiva ripresa del procedimento notificatorio.
Quest’ultima, conclude il ricorrente, piuttosto che aspettare l’udienza del 18/5/2017, avrebbe dovuto diligentemente riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio.
3.1. Il motivo è fondato.
Era stato assegnato il termine di legge per adempiere.
Il fatto del decesso fu noto alla parte notificante dalla data della relata negativa di notifica del 15/2/2017. La parte notificante attese oltre tre mesi per segnalare l’evento, invece che autonomamente attivarsi diligentemente, riprendendo il procedimento notificatorio. Né risulta avere addotto giustificazione di sorta per la protratta inerzia.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (S.U. n. 14594, 15/7/2016, Rv. 640441; conforme, ex multis, Cass. nn. 19059/2017, 11458/2018, 17577/2020).
La nullità dell’ordinanza del 18/5/2017, con la quale il Giudice assegnò nuovo termine per integrare il contraddittorio, invece di dichiarare estinto il processo, ai sensi dell’art. 331, co. 2, cod. proc. civ., produce la nullità della sentenza.
- Accolto il primo motivo, il secondo, con il quale il ricorrente deduce omessa pronuncia con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., addebitando alla Corte d’appello di non avere risposto al mosso rilievo, secondo il quale non era stato provato il decesso della ***, resta assorbito in senso proprio.
- ai sensi dell’art. 384, co. 2, cod. proc. civ., cassata la sentenza, non occorrendo ulteriori accertamenti, il processo deve essere dichiarato estinto.
- In ragione dell’epilogo ***, *** e *** devono essere condannati al pagamento delle spese processuali del grado d’appello e la sola ***, a quelle del giudizio di cassazione.
Conclusioni
Con la pronuncia testé citata, la Corte osserva come la notifica negativa sia stata determinata dalla morte della destinataria, e che i riassumendi non abbiano immediatamente comunicato la circostanza e non si siano neanche premurati di riavviare il procedimento notificatorio in maniera tempestiva, violando il dettato normativo dell’art. 325 c.p.c. .
Infatti da quanto emerge dal corpo dell’ordinanza, i riassumendi avevano comunicato la notifica negativa dovuta al decesso della destinataria, soltanto all’udienza del 18/5/2017, nonostante la relata abbia recato la data del 15/2/2017, e non avevano formulato alcun tipo di giustificazione per il ritardo, di talché la Corte ha ritenuto fondate le ragioni del ricorrente ed accoltone il motivo.
Il principio espresso nell’ordinanza n. 14076/2024, relativo alla tempestività e immediatezza della rinotifica, viene peraltro richiamato nella sentenza SS.UU. 28452/2024, nel cui corpo la Suprema Corte afferma che “…il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c…[1]”.
Appare evidente come il principio di diritto enucleato all’interno dell’ordinanza n. 14076/2024, sia pacificamente accettato in giurisprudenza, anche se sembra che siano presenti delle lacune inerenti il margine temporale entro la quale la riattivazione del procedimento notificatorio sia da ritenersi tempestiva, ed i parametri di valutazione dell’imputabilità di intempestività, in capo al notificante. Tale da aprire degli spazi alla rimessione in termini del notificante, qualora l’inerzia non gli sia imputabile.
In conclusione sembra opportuno richiamare R. Caponi “…gli effetti della notificazione, seppure anticipati, vengono meno. Ma far venir meno tali effetti per il ritardo non volontariamente tenuto dal notificante è lesivo delle garanzie costituzionali in ambito processuale, sicché pare opportuno ricondurre il sistema a ragionevolezza prevedendo uno strumento (i.e. la rimessione in termini) che consente di superare la causa di inammissibilità dell’impugnazione…[2]” .
[1] Cass. Sez. Un. 5 novembre 2024, n. 28452
[2] R. Caponi: Rimessione in termini: estensione ai poteri di impugnazione (art. 153, 2° comma, c.p.c.), in Foro It., 2009, V, 286.