Nota a Cons. Stato, Sez. VII, 9 luglio 2025, n. 5990
Avv. Giuseppe Anfuso
Abstract: La sentenza n. 5990/2025 del Consiglio di Stato chiarisce il principio di continuità del possesso dei requisiti nelle gare pubbliche, con specifico riferimento alla certificazione ISO 9001 richiesta “a pena di esclusione”. La perdita anche temporanea del requisito, se non coperta da rinnovo tempestivo e documentato, legittima l’esclusione per tutela della par condicio e della verificabilità. La motivazione coordina i poteri di verifica successiva all’aggiudicazione e la facoltà di richiedere documenti in ogni momento, definendo i limiti dell’autotutela. Nel settore bancario, la pronuncia valorizza la specialità dei gruppi di credito cooperativo e delimita i casi in cui l’avvalimento non è necessario per le società strumentali. Si propongono clausole-tipo per un grace period ultra-breve, subordinato a prova rigorosa di rinnovo, così da conciliare certezza, proporzionalità e massima partecipazione.¹
Sommario: Premessa metodologica e rilievo della pronuncia – 2. Fatti di causa e percorso processuale – 3. Quadro normativo: art. 100 d.lgs. 36/2023 e coordinamento con il d.lgs. 50/2016 – 4. La motivazione: continuità, verificabilità e automatismo espulsivo – 5. Affidamento, certezza amministrativa e limiti dell’autotutela – 6. Gruppi bancari e (non) necessità dell’avvalimento – 7. ISO 9001 e coerenza con l’oggetto dell’appalto – 8. Profili critici e proposta ricostruttiva (grace period tipizzato) – 9. Impatti operativi per stazioni appaltanti e operatori – 10. Conclusioni.
1. Premessa metodologica e rilievo della pronuncia
La sentenza in commento consolida il principio per cui i requisiti di partecipazione — generali e speciali — devono essere posseduti senza soluzione di continuità dalla presentazione dell’offerta fino alla stipula, nonché in esecuzione quando così disponga la lex specialis. In presenza di certificazioni soggette a rinnovi periodici (ISO 9001), tale principio funge da presidio di trasparenza e par condicio, evitando che scoperture, pur brevi, alterino l’omogeneità del confronto o producano asimmetrie informative. L’arresto ribadisce la natura oggettiva e documentalmente verificabile del requisito e coordina i poteri di controllo lungo il procedimento, chiarendo l’ambito della verifica sopravvenuta e i limiti dell’autotutela alla luce del nuovo e del previgente Codice dei contratti.²
2. Fatti di causa e percorso processuale
La controversia origina da una procedura per servizio di cassa indetta da un ateneo; l’operatore bancario dichiara la ISO 9001 valida al momento dell’offerta. In sede di verifica emerge la scadenza della certificazione e la mancanza di prova di rinnovo tempestivo idoneo a garantire il possesso ininterrotto del requisito; l’amministrazione dispone l’esclusione, confermata in giudizio sino al Consiglio di Stato. Il Collegio valorizza la previsione della lex specialis che richiede la continuità del requisito “a pena di esclusione” per l’intero arco procedimentale, reputando incompatibile qualsiasi vuoto certificativo non colmato da prova adeguata di rinnovo già avviato e perfezionato.³
3. Quadro normativo: art. 100 d.lgs. 36/2023 e coordinamento con il d.lgs. 50/2016
L’art. 100 d.lgs. 36/2023 positivizza la necessità che i requisiti permangano durante tutte le fasi della procedura, proseguendo l’impostazione già nota sotto l’art. 83 d.lgs. 50/2016. A tale clausola di sistema si affianca il doppio binario del d.lgs. 50/2016: l’art. 32, co. 7, consente verifiche successive all’aggiudicazione; l’art. 85, co. 5, abilita la stazione appaltante a richiedere documenti in qualsiasi momento. La lettura congiunta legittima controlli anche dopo l’aggiudicazione, nel rispetto dei principi di autotutela e delle garanzie procedimentali della l. 241/1990.⁴
4. La motivazione: continuità, verificabilità e automatismo espulsivo
La decisione si fonda su tre assi: (i) oggettività del requisito certificativo, che fotografa la capacità organizzativa tramite standard terzi; (ii) verificabilità in ogni momento, coerente con la tipizzazione “a pena di esclusione”; (iii) tutela della par condicio, che sconsiglia sanatorie postume. Ne discende un automatismo espulsivo quando si riscontri un vuoto nella copertura certificativa non giustificato da rinnovo tempestivo e provato (verbali di audit, attestazioni del certificatore, evidenze di accreditamento). L’esclusione è dunque legittima, non lasciando spazio a rimessioni discrezionali finalizzate a “sanare” irregolarità incompatibili con la chiarezza della clausola di gara.³
5. Affidamento, certezza amministrativa e limiti dell’autotutela
La tutela dell’affidamento opera sul versante della chiarezza della lex specialis: quanto più la clausola pretende la continuità, tanto minore è lo spazio per giustificare scoperture temporanee. La c.d. autotutela impropria (rivalutazioni tardive prive di base normativa) è guardata con sospetto perché alimenta incertezza; ma qui il controllo sopravvenuto integra l’esercizio fisiologico del potere-dovere istruttorio, non un riesame discrezionale. La doverosità dell’intervento in caso di perdita del requisito è stata rimarcata anche in sede nomofilattica, quale presidio di leale concorrenza e certezza del rapporto.⁵
6. Gruppi bancari e (non) necessità dell’avvalimento
Nel contesto dei gruppi di credito cooperativo, quando la società strumentale svolge istituzionalmente prestazioni per le banche del gruppo, non è richiesto un contratto di avvalimento dedicato alla singola gara: la “messa a disposizione” delle risorse discende dal rapporto legale e stabile tipico del gruppo ed è documentabile con atti interni, regolamenti e contratti di servizio. L’art. 89 d.lgs. 50/2016 abilita l’avvalimento nelle organizzazioni complesse, ma non impone formalismi inutili quando la disponibilità delle risorse è già assicurata ex lege e in via istituzionale.⁶
7. ISO 9001 e coerenza con l’oggetto dell’appalto
Quando la ISO 9001 è qualificata come requisito tecnico-professionale essenziale, dev’esserci un nesso funzionale tra campo di applicazione della certificazione e oggetto della prestazione. La coerenza giustifica la richiesta “a pena di esclusione” e impone verifiche documentali puntuali e replicabili sulla corrispondenza tra processi certificati e attività contrattuali. L’indirizzo amministrativo ha più volte ribadito tale esigenza, soprattutto per servizi a elevato tasso organizzativo (come quelli bancari e finanziari).⁷
8. Profili critici e proposta ricostruttiva (grace period tipizzato)
La rigidità del “tutto o nulla” rischia esclusioni sproporzionate quando il rinnovo sia già avviato e il vuoto non incida sulla qualità della prestazione né sull’equilibrio competitivo. La soluzione non è negare la continuità, ma tipizzare la proporzionalità nella lex specialis: (a) grace period ultra-breve (10–15 giorni) attivabile solo se la richiesta di rinnovo è anteriore alla scadenza, gli audit sono eseguiti e vi è attestazione del certificatore circa la sostanziale continuità; (b) prova chiusa e rigorosa (ordine di rinnovo, verbali di audit, dichiarazioni dell’ente, evidenze di accreditamento); (c) termini perentori per il deposito e tracciabilità delle verifiche. In tal modo si preservano certezza e par condicio, riducendo esclusioni formalistiche prive di reale rilievo concorrenziale.⁸
9. Impatti operativi per stazioni appaltanti e operatori
Per le stazioni appaltanti: i) richiedere ISO 9001 “a pena di esclusione” solo se pertinente all’oggetto; ii) prevedere clausole esplicite di permanenza del requisito “fino alla stipula (e durante l’esecuzione)”, con momenti di controllo (offerta/aggiudicazione/stipula); iii) valutare il grace period tipizzato; iv) adottare check-list istruttorie e dossier di verifica; v) motivare l’eventuale esclusione su presupposti oggettivi (scadenza, difetto di prova idonea). Per gli operatori economici: i) mappare scadenze certificative rispetto al cronoprogramma; ii) anticipare i rinnovi in caso di sovrapposizione con fasi sensibili; iii) allestire un dossier di continuità (contratto col certificatore, audit, attestazioni, timeline); iv) attivare Q&A pre-gara su clausole dubbie e conservare gli esiti.⁸
10. Conclusioni
La decisione ribadisce che, in presenza di clausola “a pena di esclusione”, la continuità del requisito certificativo è condizione essenziale per la permanenza in gara: il vuoto — non coperto da rinnovo tempestivo e provato — comporta l’esclusione. L’impostazione tutela verificabilità e par condicio, ma impone bandi chiari e proporzionati, capaci di distinguere tra scoperture che incidono sulla capacità esecutiva e mere disfunzioni documentali. Una soft law di settore (o clausole tipo) sui rinnovi certificativi può prevenire contenzioso e rendere più prevedibile il mercato degli appalti.³
Note (bibliografia inclusa)
¹ Consiglio di Stato, Sez. VII, 9 luglio 2025, n. 5990 (sentenza oggetto di nota).
² d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 100 (“continuità del possesso dei requisiti”); per il previgente sistema, v. d.lgs. 50/2016, art. 83.
³ Sulla legittimità dei controlli sopravvenuti e sull’effetto espulsivo in caso di discontinuità del requisito: Cons. Stato, Sez. VII, 9 luglio 2025, n. 5990, cit.
⁴ d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 32, comma 7 (verifiche successive all’aggiudicazione) e art. 85, comma 5 (richiesta documenti “in qualsiasi momento”); in combinato disposto con l. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 1-2 (principi e conclusione del procedimento).
⁵ Cass., Sez. Un., ord. 30481/2023 (continuità dei requisiti); ord. 7574/2023 e ord. 36555/2022 (obbligo di provvedere e doverosità dell’autotutela in caso di perdita del requisito).
⁶ d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 89 (avvalimento: “a prescindere dalla natura giuridica dei legami”); per la declinazione nei gruppi di credito cooperativo, cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 9 luglio 2025, n. 5990, cit.
⁷ TAR Lazio – Roma, Sez. III (o altra sezione competente), sent. 3575/2024, sulla necessaria coerenza tra campo di applicazione della ISO 9001 e oggetto dell’appalto.
⁸ Per proposte di soft law e clausole-tipo (grace period, oneri probatori, tracciabilità delle verifiche), cfr. materiale dottrinale allegato dall’utente (“Commento a sentenza.pdf”) e la prassi applicativa delle stazioni appaltanti richiamata nel corpo del testo.