Diritto bancario: ABF Palermo 2025, bonifici sospetti e indici di anomalia nei rimborsi ABF

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Decisione ABF 6042/2025: truffa telefonica, 4 bonifici in 6 minuti e D.M. 112/2025 per l’anomalia, rimborso al 20% e focus sul beneficiario unico

Il Collegio ABF di Palermo, con decisione n. 6042 del 20 giugno 2025, ha esaminato una truffa telefonica sfociata in operazioni di pagamento contestate. Il cliente ha disconosciuto quattro bonifici e ha chiesto il rimborso delle somme addebitate. La banca ha prodotto log e tracciati tecnici, sostenendo la regolare autenticazione forte (SCA) e l’attivazione degli alert via notifiche push. Le disposizioni risultavano autorizzate secondo procedura, ma concentrate in un intervallo minimo. L’Arbitro ha riconosciuto un rimborso parziale del 20%, richiamando in via analogica gli indici di anomalia del D.M. 112/2007.

Il fatto che accende l’allarme nel diritto bancario: quattro bonifici in sei minuti, stesso beneficiario

L’ABF ha valorizzato un dato oggettivo: tutti i bonifici sono stati effettuati entro sei minuti e verso il medesimo soggetto, per un totale di 19.761 euro. La combinazione tra rapidità, ripetizione del beneficiario e importi cumulati ha configurato un profilo di anomalia sufficiente, secondo il Collegio, a fondare una responsabilità concorrente dell’intermediario, pur a fronte di una procedura di autorizzazione formalmente corretta.

D.M. 112/2007 per analogia: l’indice come “spia”, non come regola automatica di rimborso

Il Collegio ha collegato la sequenza dei bonifici, per analogia, all’indice di frode che il decreto associa alle tre o più richieste di autorizzazione in 24 ore. In sostanza, un presidio nato per le carte viene trattato come metro di diligenza anche per i bonifici, quando la ratio di prevenzione è comune e l’anomalia è evidente. La decisione esclude un automatismo: l’integrazione dell’indice non determina, da sola, quante operazioni vadano rimborsate né crea una correlazione diretta tra “indice” e “numero di rimborsi”. L’indice rafforza l’obbligo di dimostrare presìdi di monitoraggio adeguati. Su questa base, l’ABF ha liquidato la restituzione nel 20% dell’importo contestato, pari a 3.952,20 euro.

Disconoscimento, colpa grave e prova: quando la tecnica non basta a chiudere il caso

Nel quadro PSD2 e della disciplina nazionale, l’intermediario deve provare l’autenticazione e la registrazione dell’operazione. Nelle frodi da social engineering (tra spoofing e vishing), però, pesano anche la condotta del cliente e la possibile colpa grave, oltre alla completezza delle allegazioni. Nel caso deciso, l’ABF ha preso atto di alert e dati informatici, ma da ritenuto che l’operatività ravvicinata verso un unico beneficiario integrasse comunque un indice di anomalia rilevante per valutare la condotta del prestatore di servizi di pagamento e ripartire il danno tra le parti, in un’ottica di tutela del risparmio e prevenzione.

Impatti pratici: il precedente “sotto dettatura”, controlli interni e riflessi su CRIF/CR

Un orientamento ABF (decisione n. 2587/2025) segnala un confine operativo: quando il cliente dispone personalmente bonifici o ricariche seguendo istruzioni del truffatore, l’operazione può essere considerata autorizzata, con maggiori oneri di prova per chi invoca la responsabilità della banca. Sul versante bancario, la gestione del rischio si gioca su alert, regole di blocco e indicatori, anche in chiave antiriciclaggio (SOS). Nel frattempo, sul versante AML/CFT, gli indicatori di anomalia UIF sono stati aggiornati e accompagnati da tavole di raccordo e provvedimenti; inoltre, sono state avviate consultazioni su nuove istruzioni operative per le SOS. A valle, se la contestazione produce scoperti o ritardi, possono emergere riflessi su SIC/CRIF e Centrale dei Rischi: quando il dato è inesatto o non aggiornato, gli strumenti di rettifica (e, nei casi previsti, di cancellazione) diventano decisivi per la reputazione creditizia.

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Giuseppe Anfuso

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