Fideiussioni bancarie ABI, il colpo di scena 2025: così la Cassazione cambia le regole del gioco

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Nullità solo per le clausole “tossiche”, rinvio alle Sezioni Unite e nuovi paletti sull’articolo 1957 c.c.: ecco perché garanzie e credito non saranno più come prima

Nel 2025 la giurisprudenza di legittimità interviene sulle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI. La Corte di Cassazione restringe l’area della nullità antitrust, ridisegna il ruolo delle clausole che derogano all’articolo 1957 del codice civile, chiarisce i requisiti probatori del credito garantito e, sullo sfondo, rimette ancora una volta il dossier alle Sezioni Unite. Banche, garanti e imprese si trovano davanti a un quadro più selettivo e, allo stesso tempo, più esigente in termini di trasparenza contrattuale.

Fideiussioni ABI nel mirino: quando la nullità scatta davvero

Le decisioni di inizio anno confermano che la nullità parziale colpisce solo tre clausole – reviviscenza, sopravvivenza e deroga ai termini dell’articolo 1957 c.c. – quando compaiono insieme nelle fideiussioni omnibus ricalcate sul modello ABI. Il resto del contratto rimane efficace e continua a proteggere il credito. Le garanzie specifiche, legate a singole operazioni, vengono invece salvaguardate, salvo che il garante dimostri l’esistenza di una distinta intesa anticoncorrenziale.

Una parte della giurisprudenza di merito segnala tuttavia i punti ancora controversi: la rilevanza del periodo successivo al provvedimento antitrust, l’impatto sulle fideiussioni stipulate dopo il 2005, il coordinamento tra nullità parziale e obbligazione principale. Da qui il nuovo rinvio pregiudiziale, che riporta le Sezioni Unite sul tema per fissare un principio di diritto più chiaro per operatori e clienti.

Clausole “trappola”, articolo 1957 c.c. e prova del credito: i rischi nascosti nei contratti

Sul fronte delle clausole che dilatano i tempi di reazione del creditore, la Cassazione prende posizione contro pattuizioni squilibrate quando il fideiussore è consumatore. Viene giudicata vessatoria la deroga che consente alla banca di agire oltre il termine di sei mesi previsto dall’articolo 1957 c.c. senza avere attivato il debitore principale: la clausola è dichiarata nulla e la garanzia si estingue, con un segnale netto a favore dell’equilibrio contrattuale.

Altre pronunce, in ambito imprenditoriale, ammettono invece la rinuncia preventiva alla protezione dell’articolo 1957 c.c., purché il testo della clausola sia comprensibile e il consenso sia espresso in modo consapevole. Sullo stesso solco si collocano le indicazioni in tema di prova del credito: gli istituti devono produrre estratti conto certificati e documentazione completa, altrimenti il giudice valuta liberamente le risultanze.

Il 2025 delinea così un compromesso: la nullità delle fideiussioni ABI viene confinata a ipotesi tipizzate, mentre si alza l’asticella di correttezza e chiarezza per chi concede e per chi sottoscrive le garanzie. L’obiettivo implicito è tenere insieme tutela della concorrenza, solidità del sistema bancario e continuità del finanziamento all’economia reale, senza trasformare il contenzioso sulle fideiussioni in una minaccia generalizzata alla circolazione del credito.

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Giuseppe Anfuso

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