La conciliazione sindacale come riformata dalla L. n. 203/2024

CONDIVIDI

WhatsApp
Telegram
Email
Facebook
LinkedIn
Twitter

La conciliazione sindacale come riformata dalla L. n. 203/2024

Tra le novità della L. n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro), entrata in vigore il 12 gennaio 2025, ha assunto rilevanza quanto introdotto dal legislatore sulle modalità di svolgimento delle conciliazioni sindacali da remoto, che hanno ampliato l’ambito applicativo dell’Istituto deflattivo del contenzioso.

Nello specifico, l’art. 20 dispone che “i procedimenti in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412 ter c.p.c. possano svolgersi in modalità telematica o mediante collegamenti audiovisivi”, e che le nuove procedure pratiche di conciliazione possano attuarsi anche avanti all’ Ispettorato del lavoro (artt. 410, 411 c.p.c.) e di conciliazione in sede sindacale (art. 412-ter c.p.c.).

È chiaro come l’intento del legislatore sia stato quello di estendere l’ambito applicativo di un Istituto, che costituisce un consolidato strumento di composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro, ma che prima dell’intervento normativo richiedeva la presenza fisica dei soggetti in lite, all’interno di specifici locali, che sono denominati “sedi protette” e che ora hanno anche natura virtuale.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha definito le “sedi protette”, come “dei luoghi, all’interno dei quali viene garantita la neutralità e la libera determinazione della volontà del lavoratore”

A riguardo il combinato disposto degli artt. 2113 c.c., 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater c.p.c., qualifica come sedi protette quelle dell’amministrazione pubblica, dell’organizzazione sindacale o del Tribunale, nulla dicendo rispetto alla possibilità che le conciliazioni possano essere svolte in luoghi diversi.

Ad integrazione dell’amplio quadro normativo, si sono succedute delle pronunce giurisprudenziali, che hanno delimitato e ristretto il perimetro di operatività, nonché definito il significato da attribuire al termine “sede protetta”.

La pronuncia n. 1975/2024 ha confermato che “in tema di conciliazione sindacale, la sottoscrizione dell’accordo presso la sede di un sindacato, in conformità alle previsioni dell’art. 412-ter c.p.c. e del contratto collettivo applicabile, non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato; ne consegue che la stipula in una sede diversa non produce alcun effetto invalidante sulla transazione se il datore di lavoro prova che il dipendente ha avuto, grazie all’effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte”

La pronuncia ha ampliato l’interpretazione della definizione di sede protetta, ritenendo legittima la conciliazione avvenuta in sedi differenti da quella tipicamente sindacale, a patto della presenza di una concreta ed effettiva tutela del lavoratore da parte del rappresentante sindacale.

All’opposto si pone la pronuncia n. 10065/2024, richiamata dalla successiva ordinanza n. 9286/2025, che ha affermato come “la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”

Ne consegue che la sede di conciliazione, non assume un valore irrilevante per la validità della transazione, tantomeno per attribuire efficacia all’assistenza sindacale, di talché se da un lato si ammette l’estensione dell’Istituto in contesti diversi da quelli sindacali, da un altro lo si esclude per le sedi aziendali che sono quelle in cui l’attività del lavoratore trova la massima espressione.

Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale testé esposto collide con il testo dell’art. 20 del Collegato Lavoro, che chiaramente legittima le conciliazioni telematiche, che per la loro innovativa natura digitale, possono essere svolte in una sede diversa da quella sindacale, come potrebbe essere, ad esempio, la sede fisica aziendale.

Infatti, con le conciliazioni telematiche si crea una sede protetta virtuale che legittima la transazione, indipendentemente dal luogo di collegamento, rendendo irrilevante ai fini della validità dell’accordo il luogo fisico in cui si trovano le parti della lite.

È evidente la presenza di uno scollamento tra il testo della norma di legge e gli orientamenti giurisprudenziali, in ultimo citati, e che l’intervento normativo, da solo, non riesce a risolvere le problematiche evidenziate dalla giurisprudenza di legittimità. Sono pertanto necessari degli interventi tecnici aggiuntivi, volti a determinare i parametri di esercizio delle conciliazioni telematiche.

Tra le varie voci che si esprimono sulle modifiche apportate dal Collegato Lavoro, appare opportuno citare il Prof. G. Gentile, a parere del quale “il c.d. Collegato Lavoro prevede la possibilità di svolgere le procedure di conciliazione in materia di lavoro anche in modalità telematica. La norma punta a ridurre i tempi delle conciliazioni, favorendo una risoluzione ulteriormente semplificata del contenzioso, ma necessiterà di un impianto regolamentare idoneo ad armonizzarne il contenuto rispetto alla prassi sindacale e giurisprudenziale maturata attorno alla questione relativa alla individuazione della sede sindacale”.⁴

Il giurista legge con favore l’intervento legislativo e avanza, tra le righe, la presenza di criticità all’interno del quadro normativo di disciplina il ricorso all’Istituto della conciliazione sindacale, che devono essere necessariamente risolte per garantire una maggiore tutela dei diritti delle parti in lite.

Di talché, richiamando l’orientamento dottrinario testé menzionato, nonostante secondo un ultimo orientamento giurisprudenziale non sia ammissibile la conciliazione sindacale in sede aziendale, alla luce della dottrina è utile ragionare sulla possibilità di ampliare le ipotesi di applicazione dello specifico strumento deflattivo del contenzioso.

Avv. Giuseppe Anfuso


NOTE

  1. Cass. civ., Sez. lavoro, 14 luglio 2020, n. 14965.

  2. Cass. civ., Sez. lavoro, 23 gennaio 2024, n. 1975.

  3. Cass. civ., Sez. lavoro, 15 aprile 2024, n. 10065 e Cass. ord. 4 aprile 2025, n. 9286.

  4. G. Gentile, “Il nuovo art. 20 della L. 203/2024 tra innovazione normativa e criticità applicative”, in Diritto & Lavoro, 2025.

CONDIVIDI

WhatsApp
Telegram
Email
Facebook
LinkedIn
Twitter

dettagli

AUTORE

Picture of Chiara Ravallese

Chiara Ravallese

ACCEDI